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Ordinanza, sentenza e decreto: conosci le differenze?


Nel nostro ordinamento giuridico il procedimento penale o civile è composto da fasi diverse, ognuna con uno scopo specifico così come diversi sono i protagonisti coinvolti. Quello che è una costante per ogni tipo di processo è la presenza del giudice, che ha il compito di valutare gli interessi in gioco e di esprimersi a procedimento concluso con una sentenza. Non tutti sanno però che la sentenza non è l’unico tipo di provvedimento che il giudice può adottare: la legge, infatti, prevede la possibilità di utilizzare anche altre forme di pronunce, l’ordinanza e il decreto.

Cos’è una sentenza?

Con sentenza si intende in pratica quell’atto tramite il quale il giudice decide in maniera definitiva sulla questione che gli è stata sottoposta. Ad esempio nel caso di un contenzioso tra due persone riguardo la regolazione dei confini di terreni adiacenti, al termine del procedimento il giudice stabilisce i confini e definisce la questione tramite appunto la sentenza. La sentenza è dunque un provvedimento giurisdizionale con cui viene decisa una causa.

Un’altra caratteristica fondamentale della sentenza è la sua stabilità: una volta pronunciata essa vincola immediatamente non solo le parti, ma anche il giudice stesso. L’unico modo per annullarla o modificarla è impugnarla davanti ad un’altra autorità giudiziaria. Ecco perché spesso ricopre la funzione di linea di confine tra un grado e l’altro del processo: contro una sentenza si può sempre ricorrere all’impugnazione entro i termini stabiliti dalla legge. In questo modo si dà inizio ad un nuovo grado di giudizio, l’appello. Anche il giudice d’appello, al termine del processo, si pronuncerà con sentenza, concludendo così il secondo grado e aprendo la possibilità di ricorrere per Cassazione ad un eventuale terzo grado.

Cos’è quindi una sentenza?

  • Esprime la decisione sulla questione sottoposta al giudice
  • Segna la conclusione di un grado di giudizio.

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Cos’è un’ordinanza?

Come abbiamo detto anche l’ordinanza è uno dei provvedimenti a cui il giudice può ricorrere in fase decisionale e, diversamente dalla sentenza, non pone fine al processo ma decide su una questione di grande rilevanza all’interno di esso. Il classico esempio è l’ordinanza cautelare emessa dal giudice in un processo penale ai danni dell’imputato.

Inoltre l’ordinanza non ha la caratteristica della stabilità della sentenza: prendiamo di nuovo come esempio l’ordinanza cautelare di poco fa, contro di essa non soltanto è possibile proporre un riesame al tribunale delle libertà, ma è anche possibile una revoca da parte dello stesso giudice che l’ha emessa in caso di mutate condizioni. Ecco perché l’ordinanza è un provvedimento molto più flessibile.

Cos’è un decreto?

Il decreto è un provvedimento molto più adattabile, che non ha bisogno di nessuna motivazione: può essere pronunciato tanto spontaneamente dal giudice quanto su desiderio delle parti e, come l’ordinanza, non è caratterizzato dalla stabilità. A differenza di quest’ultima però viene di regola emesso senza che la parte nei cui confronti viene emanato sia stata sentita. Il classico esempio è quello del decreto ingiuntivo: un persona che ha un determinato credito può chiedere al giudice l’emanazione di un decreto con il quale intimare al debitore di pagare quanto dovuto. Il suddetto debitore si vedrà notificare il decreto senza possibilità di replica. Questo non vuol dire però che non si possa fare nulla: la legge consente di opporsi entro il termine stabilito. Il decreto infine è lo strumento attraverso cui il Giudice si pronuncia circa l’andamento della causa e fissa termini alle parti, fissa nuove udienze e/o convoca le parti.

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